Art. 1

In vigore dal 18 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori Vista la legge 10 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visti, per la provincia di Catanzaro: - il contratto collettivo 19 dicembre 1957, per la manodopera addetta alla raccolta ed alla lavorazione delle olive per l'annata 1957-58, stipulato tra l'Unione provinciale degli Agricoltori e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L., l'Unione Provinciale - C.I.S.L., la Camera Sindacale Provinciale U.I.L.; - il contratto collettivo 21 novembre 1958 per la manodopera addetta alla raccolta e alla lavorazione delle olive per l'annata 1958-59, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori e L'unione Provinciale C.I.S.L., la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L.. Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 3 della provincia di Catanzaro, in data 10 febbraio 1960, degli atti sopra indicati depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche milioni alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta ed alla lavorazione delle olive nella provincia di Catanzaro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto il guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei Conti, addì 23 gennaio 1961. Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 92 - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1777#art-1

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