Art. 1

In vigore dal 18 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi; Visto, per la provincia di Grosseto, l'accordo 27 dicembre 1952, per la determinazione del compenso in natura per le raccoglitrici di olive, stipulato tra l'Unione Provinciale Agricoltori e il settore Terra dei Liberi Sindacati, la U.I.L. Terra, la Federbraccianti; Visto, per la provincia di Latina, il contratto collettivo di lavoro 17 ottobre 1952, per gli addetti alla raccolta delle olive (campagna olearia 1952-53), stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Agricoltori, l'Associazione dei Coltivatori Diretti e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiana del Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Pescara il contratto collettivo di lavoro 3 febbraio 1955, per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Federbraccianti Provinciale - C.G.I.L. -, l'Unione italiana del Lavoro; - l'accordo 21 ottobre 1955, per la determinazione delle variazioni di scala mobile e della maggiorazione forfettaria per festività infrasettimanali per i lavoratori addetti alla coglitura delle olive, stipulato tra la Unione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Federbraccianti - C.G.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Avellino, il contratto collettivo di lavoro 23 novembre 1958, per i raccoglitori e le raccoglitrici di olive, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Agricoltori, la Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Provinciale Braccianti e Salariati, la Federazione italiana Salariati e Braccianti Agricoli - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Cosenza il contratto collettivo di lavoro 3 dicembre 1957, per le addette alla raccolta delle olive nella campagna, olivicola, 1957-1958, stipulato tra la Unione Provinciale degli Agricoltori e la Federazione Provinciale Salariati e Braccianti Agricoli - F.I.S.B.A. -, la Federazione Provinciale Braccianti Salariati Fissi - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Salariali e Braccianti - U.I.L. Terra -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 5 della provincia di Grosseto, in data 21 maggio 1960, n. 5 della provincia di Latina, in data 20 giugno 1960, n. 7 della provincia di Pescara, in data 30 settembre 1960, n. 6 della provincia, di Avellino, in data 22 aprile 1960, n. 3 della provincia di Cosenza, in data 27 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i contratti e gli accordi indicati nel preambolo sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle province di Grosseto, Latina, Pescara, Avellino e Cosenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 91. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1776#art-1

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