Art. 1
In vigore dal 2 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;
Visti gli atti per notar Paolo Bonadè in data 18 febbraio, 18 marzo, 10 settembre e 15 ottobre 1960, concernenti la costituzione dell'Ente autonomo denominato "Ente Autonomo Mostre Piacentine", con sede in Piacenza, e l'approvazione del relativo statuto;
Vista, la domanda del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente Manifestazioni Fieristiche Piacentine - Società per azioni, intesa ad ottenere il riconoscimento giuridico del costituito Ente Autonomo Mostre Piacentine;
Ritenuta l'opportunità di provvedere al riconoscimento giuridico dell'Ente predetto, in relazione alle finalità che esso si propone ed ai mezzi di cui può disporre;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
È riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo denominato "Ente Autonomo Mostre Piacentine", con sede in Piacenza.
È approvato lo statuto dell'Ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 novembre 1960
GRONCHI
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 65. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-27;1693#art-1