Art. 1
In vigore dal 17 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto la nota n. 3712 del 25 giugno 1960, con la quale il medico provinciale di Catania, con parere favorevole proprio e del Consiglio provinciale di sanità espresso nella seduta del 6 giugno 1960, ha inoltrato la proposta per la revoca delle dichiarazioni di endemia malarica per i comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali di quella Provincia;
Visto il regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, con il quale, fra l'altro, venivano dichiarate di endemia malarica alcune zone dei suddetti comuni di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali, della provincia di Catania;
Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e la legge 13 marzo 1968, n. 296, con la quale sono devolute al costituito Ministero della sanità le attribuzioni del cessato Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Sulla proposta del Ministro per la sanità;
Decreta:
Le dichiarazioni di endemia malarica contenute nel regio decreto 31 gennaio 1904, n. 39, per i comuni di Aci Castello Aci Catena, Acireale, Fiumefreddo e di Mascali della provincia di Catania sono revocate.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1960
GRONCHI
GIARDINA
Visto, il Guardasigilli. GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 116. - VILLA
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