Art. 1
In vigore dal 20 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 13 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno;
Decreta:
È approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sulle ricompense al valor civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 140. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1616#art-1