Art. 1

In vigore dal 20 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 13 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: È approvato il regolamento annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'interno, contenente le norme di esecuzione della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sulle ricompense al valor civile. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 novembre 1960 GRONCHI FANFANI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 140. - VILLA
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