Art. 1
In vigore dal 19 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, con il quale è stato approvato lo stato della predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come in appresso:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) assegnata dal Monte dei Paschi di Siena".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1960
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 139. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1603#art-1