Art. 1
In vigore dal 25 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il regio decreto-legge 10 aprile 1936, n. 634, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1170;
Veduta la legge 2 agosto 1957, n. 699;
Ritenuta l'opportunità di adottare nuovi programmi di insegnamento della storia negli Istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
I programmi di insegnamento della storia, in vigore negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, sono sostituiti, con effetto dall'anno scolastico 1960-61, dai programmi allegati al presente decreto e vistati dal Ministro proponente.
Le istruzioni per la prima attuazione dei nuovi programmi sono impartite dal Ministro per la pubblica istruzione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 novembre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 15. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-06;1457#art-1