Art. 1
In vigore dal 14 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 1950, n. 1440 e il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento dell'educazione fisica e dei concorsi a cattedre di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria ed artistica, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 novembre 1960
GRONCHI
FANFANI - BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 101. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-11-04;1841#art-1