Art. 1

In vigore dal 20 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti i decreti del Presidente della Repubblica, 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, e 23 dicembre 1958, n. 1271, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato; Vista la deliberazione 28 aprile 1960 del Consiglio generale dell'Ente, contenente proposte di ulteriori modifiche allo statuto; Sentito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Mediterraneo Campionaria in Palermo", con sede in Palermo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, n. 479, e modificato con il successivo decreto sopraindicato, è ulteriormente modificato. Gli articoli 7 e 10 sono abrogati e sostituiti come appresso: Art. 7. - Il Consiglio generale dell'Ente è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministero dell'industria e del commercio, d'intesa con l'Amministrazione regionale siciliana: a) sei membri in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e, precisamente: uno del Ministero dell'industria e del commercio, uno del Ministero del commercio con l'estero, uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, uno del Ministero del tesoro, uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero del turismo e dello spettacolo; b) cinque membri in rappresentanza della Regione e cioè: due in rappresentanza della Presidenza del Governo regionale, uno dei quali in persona del segretario generale della Presidenza, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; c) un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Palermo; d) il sindaco del comune di Palermo; e) un rappresentante del Banco di Sicilia; f) un rappresentante della Cassa di risparmio V.E.; g) un rappresentante dell'Organizzazione delle Camere di commercio della Sicilia; h) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei commercianti; i) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli industriali; l) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli agricoltori; m) un rappresentante dell'Organizzazione regionale degli artigiani; n) un rappresentante dell'Organizzazione regionale dei dirigenti di aziende industriali e commerciali; o) una rappresentante dei lavoratori della provincia di Palermo, designato dal competente Assessorato regionale; p) un rappresentante della Federazione regionale dei coltivatori diretti della Sicilia; q) un rappresentante dell'Associazione siciliana agenti e rappresentanti dell'industria e del commercio. Ove non esistano o non siano funzionanti organizzazioni regionali, la designazione verrà fatta dalle rispettive organizzazioni provinciali di Palermo. I componenti il Consiglio generale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Nel caso di vacanza di posto, l'Ente competente provvederà alla nuova designazione. La durata in carica del nuovo eletto sarà quella del membro cui è succeduto. Le cariche di presidente e di componente il Consiglio generale sono gratuite. Art. 10. - La Giunta esecutiva è formata, oltre che dal presidente, da sei altri componenti il Consiglio generale e precisamente dai rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, della Cassa di risparmio V. E., del Banco di Sicilia, della Camera di commercio di Palermo, dal sindaco del comune di Palermo e dal segretario generale della Presidenza della Regione siciliana. La Giunta esecutiva elegge nel proprio seno un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento e ne assume i poteri. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. La durata della Giunta è quella stessa del Consiglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 novembre 1960 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960 Atti del governo, registro n. 132, foglio n. 137. - VILLA
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