Art. 1
In vigore dal 30 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1958, con il quale la Cassa di risparmio delle Province lombarde è stata autorizzata, ad istituire, presso il proprio Credito fondiario, una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della, legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1958, n. 845, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta
Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Province lombarde;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Credito fondiario della Cassa di risparmio delle Province lombarde, è modificato come in appresso:
"Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di L. 10 miliardi, assegnata dalla Cassa di risparmio delle Province lombarde".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 novembre 1960
GRONCHI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 62. - VILLA
Storico versioni
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