Art. 1
In vigore dal 11 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, n. 2134, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 79, relativo al corso di laurea in Scienze matematiche, l'ultimo comma, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra, i complementari.
Detto esame di laurea consta:
a) di una prova intesa, ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline matematiche e fisiche del corso di studi seguito;
b) della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di due argomenti (tesine) orali.
Le Commissioni per le prove di cultura generale sono proposte dalla Facoltà.
La prova di cultura generale non ha carattere eliminatorio".
Art. 81, relativo al corso di laurea in Fisica, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in due da lui scelti fra i complementari.
Detto esame di laurea consta:
a) di una prova intesa, ad accertare la cultura generale del candidato nelle discipline, fisiche e matematiche del corso di studi seguito;
b) di una, prova pratica di esercitazioni di fisica sperimentale;
c) della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di due argomenti (tesine) orali.
Le Commissioni per la prova pratica e per le prove di cultura generale sono proposte dalla Facoltà.
La prova di cultura generale non ha carattere eliminatorio".
Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo-biologico) è aggiunto quello di "Spettroscopia".
Art. 87, relativo al corso di laurea in Matematica e fisica, l'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti tra i complementari.
Detto esame di laurea consta:
a) di una prova intesa ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline matematiche e fisiche del corso di laurea seguito;
b) di una prova pratica, di esercitazioni di fisica sperimentale;
c) della esposizione e discussione di una dissertazione scritta (tesi) e di due argomenti (tesine) orali.
Le Commissioni per la prova pratica e per le prove di cultura generale sono proposte dalla Facoltà.
La prova di cultura generale non ha, carattere eliminatorio".
Art. 93. - Al posto degli articoli concernenti il biennio propedeutico di ingegneria soppresso e inserito il seguente nuovo articolo:
"Alla Facoltà di scienze è annessa la relativa biblioteca, la cui direzione è affidata, ad un professore di ruolo designato dal Consiglio di Facoltà.
Alla biblioteca è addetto personale appositamente designato".
Art. 94. - Agli Istituti della Facoltà di scienze è aggiunto un "Seminario di matematica" mentre l'ultimo comma concernente le norme per il funzionamento dei tre Istituti matematici è abrogato.
Dopo l'art. 94 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al funzionamento del Seminario di matematica.
Art. 95. - Il Seminario di matematica è stato istituito con lo scopo di promuovere il progresso degli studi matematici e la formazione scientifica dei giovani, mediante conferenze, cicli di lezioni, riunioni e pubblicazioni.
Esso, inoltre, ha il compito di patrocinare, ed eventualmente sussidiare, studi particolari dei giovani studiosi.
Le attività del Seminario, sono organizzate da un Consiglio di direzione, composto dai professori di ruolo del gruppo matematico della Facoltà.
Art. 96. - Fra i membri del Consiglio di direzione del Seminario di matematica il rettore nomina, su proposta della Facoltà, un direttore che resta in carica per un triennio. Gli atti amministrativi avranno la firma del solo direttore.
Art. 97. - Il funzionamento del Seminario di matematica è disciplinato da apposito regolamento, emanato dal rettore, previo parere del Consiglio di Facoltà.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 82. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1830#art-1