Art. 1
In vigore dal 10 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 221, relativo alla Scuola di specializzazione in Angiologia è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Presso la Clinica chirurgica è istituita la Scuola di specializzazione in Angiologia la quale ha lo scopo di conferire adeguata, competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e Chirurgia, i quali intendono conseguire il diploma di specializzazione in Angiologia".
Art. 222. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il biennio i corsi e prestare servizio in apposito reparto della Clinica chirurgica come medici interni, con diritto a due mesi di vacanza per ogni
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1827#art-1