Art. 1
In vigore dal 19 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2034, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2516, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formula e dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta T Riconosciuta, la particolare necessità di approvare le nuoce modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 87, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in filosofia, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.
Scuola di perfezionamento in filosofia
Art. 88. - Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituita, una Scuola di perfezionamento in filosofia, che ha lo scopo di conferire la necessaria, cultura e competenza sia a coloro che vogliono intraprendere ricerche scientifiche, sia a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle varie discipline filosofiche.
Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia; in pedagogia, e in materie letterarie presso gli Istituti di magisteri; in giurisprudenza e in scienze politiche.
Possono essere ammessi i laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopraindicate.
Art. 89. - La Scuola di perfezionamento filosofia rilascia un diploma.
Gli studi per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento durano due anni.
Art. 90. - L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella presentazione di un lavoro serio avente carattere di originalità, seguita dalla discussione orale intorno a detto lavoro.
Per la composizione della Commissione di esame si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.
Art. 91. - Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali.
Sono obbligatori come biennali gli esami di:
Filosofia teoretica;
Storia della filosofia;
Filosofia morale.
Degli annuali è obbligatorio l'esame di:
Estetica.
L'altro esame può essere scelto tra le seguenti discipline:
Pedagogia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura greca Paleografia e diplomatica;
Psicologia;
Biologia (delle razze umane);
Economia politica;
Storia delle dottrine politiche Filosofia dei diritti.
Art. 92. - Le tasse da pagarsi sono le, medesime(prescritte per la Facoltà di lettere e filosofia.
La tassa (i diploma è fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960;
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 142. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1601#art-1