Art. 1
In vigore dal 14 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Storia delle Venezie".
Art. 75. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Urologia".
Art. 79. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è annesso lo "Istituto di semeiotica medica".
Art. 119. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:
"Biochimica applicata";
"Chimica terapeutica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 127. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1570#art-1