Art. 1
In vigore dal 24 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 24 luglio 1942, n. 923, modificato con regio decreto 5 settembre 1942, n. 1391 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche della Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli da 1 a 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
TITOLO I
ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO
. - Il Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'Ingegneria e l'Architettura e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per conseguire le lauree in Ingegneria e in Architettura.
Il Politecnico di Torino è costituito dalla Facoltà di architettura e dalla Facoltà di ingegneria, cui è annessa una Scuola di ingegneria aeronautica diretta a fini speciali.
La Facoltà di architettura è costituita su cinque anni comprendenti un biennio di studi propedeutici per gli allievi ed un triennio di applicazione per il conseguimento della laurea in Architettura.
La Facoltà di ingegneria è costituita su cinque anni, dei quali i primi due con funzioni preminentemente propedeutica e comprende i seguenti corsi di laurea in Ingegneria:
1) Ingegneria civile (sezioni: edile, idraulica, trasporti);
2) Ingegneria meccanica;
3) Ingegneria elettrotecnica;
4) Ingegneria chimica;
5) Ingegneria aeronautica;
6) Ingegneria mineraria;
7) Ingegneria elettronica;
8) Ingegneria nucleare.
La Scuola di ingegneria aeronautica ha il fine speciale di fornire la preparazione scientifica necessaria per contribuire allo studio delle scienze aeronautiche e missilistiche e dare impulso alle ricerche in tali campi.
TITOLO II
FACOLTÀ DI INGEGNERIA
Art. 2. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria civile sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nei 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno edile;
c) nel triennio:
11) scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Tecnologie del materiali e chimica applicata;
17) Tecnica delle costruzioni I;
18) Architettura tecnica I;
19) Topografia;
20) Litologia e geologia applicata;
21) Complementi di scienza delle costruzioni;
22) Architettura tecnica II;
23) Tecnica delle costruzioni II;
24) Costruzioni idrauliche;
25) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti
e inoltre,
per la sezione edile:
26) Architettura e composizione architettonica;
per la sezione idraulica:
26) Costruzioni idrauliche;
per la sezione trasporti:
26) Costruzioni di strade, ferrovie e aeroporti.
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
27) Estimo ed esercizio della professione;
28) Urbanistica;
Gruppo II:
27) Economia e tecnica aziendale;
28) Impianti speciali tecnici.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni in corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 3. - Per il conseguimento della laurea in Ingeneria meccanica sono obbligatori gli isegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno meccanico;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine:
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Idraulica;
16) Chimica applicata;
17) Macchine I;
18) Costruzione di macchine;
19) Impianti meccanici;
20) Tecnologia meccanica;
21) Applicazione industriale dell'elettrotecnica:;
22) Tecnica delle costruzioni;
23) Tecnologie dei materiali;
24) Macchine II;
25) Calcolo e progetto di macchine;
26) Economia, e tecnica aziendale;
e a scelta uno dei seguenti gruppi di materie;
A) (indirizzo termotecnico)
27) Impianti speciali termici;
28) Misure termiche e regolazione;
B) (indirizzo d'officina):
27) Attrezzature di produzione;
28) Comandi e regolazioni;
C) (indirizzo automobilistico)
27) Costruzioni automobilistiche;
28) Tecnica ed economia dei trasporti;
D) (indirizzo metrologico):
27) Metrologia generale e misure meccaniche;
28) Misure termiche e regolazioni.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 4. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria elettrotecnica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) Nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno meccanico
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica I;
15) Idraulica;
16) Misure elettriche;
17) Macchine;
18) Macchine elettriche;
19) Impianti elettrici I;
20) Elettronica applicata;
21) Materiali per l'elettrotecnica;
22) Complementi di matematica;
23) Elettrotecnica II;
24) Costruzione di macchine e tecnologie;
25) Comunicazioni elettriche;
26) Costruzioni idrauliche;
27) Impianti elettrici II;
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
28) Economia e tecnica aziendale;
29) Applicazioni elettromeccaniche;
Gruppo II:
28) Economia e tecnica aziendale;
29) Controlli automatici;
Gruppo III:
28) Controlli automatici;
29) Calcolatrici e logica dei circuiti.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 5. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria chimica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Chimica organica;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Chimica fisica;
16) Chimica applicata;
17) Macchine;
18) Principi di ingegneria chimica;
19) Chimica industriale I;
20) Impianti chimici;
21) Chimica analitica;
22) Idraulica;
23) Costruzioni di macchine e tecnologie;
24) Chimica industriale II;
25) Elettrochimica;
26) Metallurgia e metallografia.
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
27) Economia e tecnica aziendale;
28) Misure chimiche e regolazioni;
Gruppo II:
27) Economia e tecnica aziendale;
28) Teoria e sviluppo dei processi chimici;
Gruppo III:
27) Tecnologie chimiche speciali;
28) Misure termiche e regolazioni.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 6. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria aeronautica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno meccanico;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Aerodinamica;
16) Chimica applicata;
17) Motori per aeromobili;
18) Costruzioni aeronautiche;
19) Aeronautica generale;
20) Gasdinamica;
21) Tecnologia meccanica;
22) Macchine;
23) Costruzione di macchine;
24) Idraulica;
25) Progetto di aeromobili;
26) Costruzione di motori per aeromobili.
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
27) Tecnologia aeronautica;
28) Sistemi di guida e navigazione;
Gruppo II:
27) Tecnologia dei materiali;
28) Economia e tecnica aziendale;
Gruppo III:
27) Meccanica del volo;
28) Strumenti di bordo.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 7. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria mineraria sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II:
8) Meccanica, razionale;
9) Fisica II:
10) Disegno meccanico;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica applicata alle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Chimica, applicata;
16) Macchine;
17) Arte mineraria;
18) Topografia;
19) Geologia;
20) Giacimenti minerari;
21) Mineralogia e litologia;
22) Idraulica;
23) Tecnica della perforazione e sondaggi;
24) Costruzione di macchine e tecnologie;
25) Impianti minerari;
26) Geofisica mineraria;
27) Preparazione dei minerali;
e a scelta uno dei seguenti gruppi di materie:
A) (indirizzo esercizio miniere):
28) Tecnologie metallurgiche;
29) Tecnica delle costruzioni;
B) (indirizzo idrocarburi):
28) Tecnica dei giacimenti di idrocarburi;
29) Produzione degli idrocarburi;
C) (indirizzo prospezione):
28) Analisi dei minerali;
29) Prospezione geomineraria.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 8. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria elettronica sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno meccanico;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica delle macchine e macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica I;
15) Campi elettromagnetici e circuiti;
16) Misure elettriche;
17) Comunicazioni elettriche;
18) Elettronica applicata;
19) Controlli automatici;
20) Radiotecnica;
21) Materiali per l'elettrotecnica;
22) Complementi di matematica;
23) Elettrotecnica II;
24) Tecnologia meccanica;
25) Impianti elettrici:
26) Misure elettroniche;
27) Tecnica delle iperfrequenze.
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
28) Economia e tecnica aziendale;
29) Impianti radioelettronici;
Gruppo II:
28) Economia e tecnica aziendale;
29) Telefonia.
Gruppo III:
28) Telefonia;
29) Calcolatrici e logica dei circuiti.
La distribuzione delle discipline negli anni di corse e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
Art. 9. - Per il conseguimento della laurea in Ingegneria nucleare sono obbligatori gli insegnamenti seguenti:
a) nel 1° anno del biennio propedeutico:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno;
b) nel 2° anno del biennio propedeutico:
6) Analisi matematica II;
7) Geometria II;
8) Meccanica razionale;
9) Fisica II;
10) Disegno meccanico;
c) nel triennio:
11) Scienza delle costruzioni;
12) Meccanica delle macchine;
13) Fisica tecnica;
14) Elettrotecnica;
15) Fisica atomica;
16) Macchine I;
17) Fisica nucleare;
18) Elettronica nucleare;
19) Fisica del reattore nucleare;
20) Impianti nucleari;
21) Chimica applicata;
22) Tecnologia meccanica;
23) Chimica degli impianti nucleari;
24) Costruzione di macchine;
25) Idraulica;
26) Macchine II;
27) Calcolo e progetto di macchine.
A scelta dello studente uno dei seguenti gruppi:
Gruppo I:
28) Tecnica delle costruzioni;
29) Economia e tecnica aziendale;
Gruppo II:
28) Impianti chimici;
29) Misure termiche e regolazioni.
La distribuzione delle discipline suddette negli anni di corso e le relative precedenze sono stabilite annualmente nel piano degli studi.
L'art. 14 è abrogato e sostituito dal seguente:
Titolo di ammissione ai corsi di laurea in Ingegneria è il diploma di maturità classica o scientifica.
Per essere ammesso al 2° anno del biennio propedeutico, lo studente dovrà aver superato almeno due degli esami numeri 1), 2), 3) e 4).
Per essere ammesso al triennio d'applicazione di Ingegneria, lo studente dovrà aver superato gli esami di tutte le discipline del biennio propedeutico, fatta eccezione dell'insegnamento obbligatorio n. 10) per ciascun corso di laurea.
L'art. 18 è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli studenti della Facoltà d'Ingegneria devono indicare nella domanda di ammissione al 1° anno di corso di laurea a cui desiderano essere iscritti. Il successivo passaggio da uno ad un altro corso di laurea è subordinato al parere favorevole del Consiglio di facoltà, che fisserà l'ulteriore piano degli studi dell'allievo.
La scelta della sezione (per i civili) o degli indirizzi (ove ne sia prevista l'attuazione nel piano degli studi) avviene all'atto dell'iscrizione al 5° anno.
L'art. 19 è abrogato e sostituito dal seguente:
Coloro che hanno già conseguito una laurea in ingegneria e chiedono di essere iscritti ad altro corso di laurea possono essere ammessi al 4° o al 5° anno del nuovo corso di laurea, in base al parere del Consiglio di facoltà, che provvederà a fissare il piano degli studi del richiedente.
L'art. 21 è abrogato e sostituito dal seguente:
La concessione dell'attestazione di frequenza per gli allievi ingegneri spetta al professore ufficiale della materia sulla base degli accertamenti compiuti. Gli studenti di ingegneria per i quali manchi tale attestazione non sono ammessi al corrispondente esame e devono ripetere l'iscrizione per detta materia.
Per gli allievi architetti, alla fine di ciascuno dei due quadrimestri, ciascun professore trasmette alla Presidenza un giudizio sulla frequenza ed un giudizio sul profitto di ogni singolo allievo, accertati durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scritte, grafiche e sperimentali, a seconda del carattere della materia di insegnamento. Qualora i giudizi di frequenza di ambedue i quadrimestri siano negativi, la iscrizione alla relativa materia è resa nulla; la concessione di giudizi di frequenza favorevoli in ambedue i quadrimestri attesta la validità del corso relativamente alla corrispondente materia; allo studente che manchi di uno dei giudizi di frequenza favorevoli può essere dal Consiglio di facoltà negato l'accesso alla sessione estiva del corrispondente anno accademico o anche invalidata la frequenza nella materia relativa con la conseguenza della necessità di una nuova iscrizione.
L'art. 22 è abrogato e sostituito dal seguente:
Gli studenti di Ingegneria, oltre che agli insegnamenti dei rispettivi corsi di laurea, possono iscriversi a titolo libero a nomi più di due materie di altri corsi.
Possono inoltre iscriversi ad insegnamenti di lingue o a corsi di carattere culturale eventualmente predisposti dalla Facoltà.
L'art. 25 è abrogato e sostituito dal seguente:
Per essere ammesso all'esame di laurea in Ingegneria lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti stabiliti nel presente statuto per il corso di laurea cui è iscritto.
Per essere ammesso all'esame di laurea in Architettura lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.
L'art. 26 è abrogato e sostituito dal seguente:
Per gli studenti di ingegneria, l'argomento della tesi di laurea, vistato dal professore relatore, deve essere trasmesso dal laureando al preside della Facoltà almeno quattro mesi prima dell'esame di laurea.
Per gli studenti di Architettura l'argomento della tesi di laurea deve essere approvato dal professore di Composizione architettonica; il laurendo entro il mese di febbraio comunicherà al preside tale argomento vistato dal professore di Composizione architettonica e da almeno altri tre professori particolarmente interessati nel progetto.
L'art 27 è abrogato e sostituito dal seguente:
Per gli allievi ingegneri la tesi deve essere svolta dall'allievo con la guida del professore che l'ha assegnata, eventualmente coadiuvato da altri professori che possono suggerire ai candidato particolari ricerche attinenti alla tesi stessa. La tesi consiste nell'elaborazione di un progetto o di uno studio di carattere tecnico.
Per gli allievi architetti la tesi deve essere svolta dall'allievo con la guida del professore di Composizione architettonica e di almeno tre altri professori particolarmente interessati alla tesi. La tesi consiste nella redazione di un progetto architettonico completo, sia sotto il punto di vista artistico sia sotto quello tecnico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella, Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 187. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-30;1909#art-1