Art. 1

In vigore dal 24 mag 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle Autorità accademiche del Politecnico anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 1 a 20 compreso sono abrogati e sostituiti dai seguenti: . - Il Politecnico di Milano, nel campo didattico, ha per fine di impartire l'istruzione specifica per conseguire le lauree in ingegneria civile (edile, idraulica, trasporti), in ingegneria meccanica, in ingegneria elettrotecnica, in ingegneria chimica, in ingegneria aeronautica, in ingegneria elettronica, in ingegneria nucleare e in architettura, e di perfezionare nei diversi rami dell'ingegneria i laureati in Ingegneria, in architettura ed in scienze sperimentali applicate. Esso comprende una Facoltà di ingegneria ed una Facoltà di architettura. Art. 2. - I corsi per il conseguimento delle lauree in ingegneria ed in architettura hanno la durata di 5 anni. Art. 3. - Sono ammessi al primo anno dei corsi di laurea in ingegneria coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità classica o scientifica. Al primo anno del corso di laurea in architettura sono ammessi coloro che siano forniti del diploma di maturità classica, scientifica o artistica. I cittadini italiani residenti all'estero, gli italiani non appartenenti alla Repubblica e gli stranieri possono essere ammessi all'anno di corso per il quale dal Senato accademico, udita la Facoltà competente, siano ritenute sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero. Per ottenere l'ammissione di cui al comma precedente occorre possedere un titolo di studi medi che dia adito, nello Stato dove fu conseguito alle Facoltà di ingegneria e di architettura. Art. 4. - Lo studente è tenuto a frequentare le lezioni e le esercitazioni degli insegnamenti prescritti per ogni singolo anno dal piano degli studi del corso di laurea al quale è iscritto. Ogni professore, in relazione al proprio insegnamento, si accerta della frequenza, diligenza e profitto dello studente nel modo che crede più opportuno ed entro il mese di maggio di ogni anno trasmette al preside l'elenco degli allievi ammessi all'Esame e l'elenco di quelli esclusi, tenuti a ripetere iscrizione e frequenza. Della ammissione all'esame, su richiesta dell'allievo è data attestazione dal professore sul libretto d'iscrizione. Art. 5. - Presso il Politecnico, subordinatamente alle esigenze dell'orario degli insegnamenti ufficiali, possono essere tenuti corsi a titolo privato. Le domande per l'esercizio dell'insegnamento a titolo privato debbono essere presentate, corredate dei programma, al Rettore del Politecnico almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico. Spetta al Consiglio di Facoltà di approvare i programmi dei corsi tenuti a titolo privato e di coordinarli con gli altri insegnamenti impartiti nel Politecnico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-30;1906#art-1

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