Art. 1
In vigore dal 6 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello, statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 185, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla Scuola di specializzazione di neurochirurgia, annessa alla Facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in neurochirurgia
Art. 186. - Per il conseguimento del diploma di specialista in neochirurgia, si richiedono cinque anni di corso.
Art. 187. - La Scuola è istituita presso l'istituto di clinica chirurgica generale e della Clinica delle malattie nervose e mentali, ed e posta sotto la direzione e la diretta sorveglianza del titolare della cattedra di clinica chirurgica generale, o di chi avrà l'incarico dell'insegnamento della neurochirurgia, coadiuvato da professori e docenti proposti e particolarmente preparati in tale materia.
Art. 188. - Il materiale didattico è anche costituito dalla biblioteca e dalla documentazione raccolta nell'archivio delle due Cliniche.
Art. 189. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali.
Art. 190. - Gli insegnamenti fondamentali impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° anno:
Clinica chirurgica generale;
Anestesiologia;
Fisiopatologia generale chirurgica;
Anatomia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
2° anno:
Clinica chirurgica generale;
Patologia chirurgica del sistema nervoso;
Otoneurologia e neuro oftalmologia;
Semeiotica e clinica neuropatologica;
3° anno:
Anatomia topografica neurochirurgica;
Anatomia patologica di interesse neurochirurgico;
Neurofisiopatologia di interesse neurochirurgico;
Semeiotica e clinica neuropatologica;
4° anno:
Clinica neurochirurgica;
Neuroradiologia;
Anestesia neurochirurgica;
Tecnica operatoria neurochirurgica;
5° anno:
Clinica neurochirurgica;
Neuroradiologia;
Tecnica operatoria neurochirurgica;
Traumatologia; crano-cerebrale e vertebro-midollare;
Neurochirurgia ad indirizzo fisiopatologico.
Art. 191. - Alla fine di ciascun anno accademico, gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto nelle materie fondamentali.
Art. 192. - Alla fine del 5° anno di corso, ha luogo l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento di neurochirurgia, proposto o approvato dal direttore della scuola e presentato in segreteria, almeno trenta giorni prima dell'esame.
Art. 193. - La Commissione per gli esami di profitto, è costituita dal direttore della Scuola, dal docente della materia e da un altro docente del corso.
Art. 194. - La Commissione per l'esame di diploma è formata da sette membri, presieduta dal preside della Facoltà, o da un professore da lui delegato.
Art. 195. - Per gli iscritti alla Scuola di specializzazione in chirurgia generale, potrà essere ammesso il passaggio, dopo i primi due anni di specializzazione in chirurgia generale, al 3° corso della Scuola di neurochirurgia, ma con l'obbligo degli esami speciali di indole neurologica dei precedenti due corsi.
Art. 196. - Per gli specializzati in chirurgia generale, o liberi docenti in patologia chirurgica o di clinica chirurgica, potrà essere ammessa l'iscrizione al quarto anno, della scuola di neurochirurgia, ma con l'obbligo di tutti gli esami speciali di indole neurologica, dei corsi precedenti al quarto.
Art. 197. - Il numero delle ammissioni al 1° corso è limitato al massimo a dieci.
Il numero delle ammissioni di cui all'art. 195 a cinque.
Il numero delle ammissioni di cui all'art. 196 a cinque.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 99. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-30;1530#art-1