Art. 1

In vigore dal 16 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 10. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di "Ragioneria delle aziende pubbliche" e "Diritto commerciale". Art. 18. - È sostituito dal seguente: L'esame di "Economia politica" deve precedere quello di "Politica economica e finanziaria". Gli esami di "Istituzioni di diritto pubblico" e di "Istituzioni di diritto privato" devono precedere quelli di "Diritto internazionale" e di "Diritto del lavoro", di "Diritto costituzionale italiano e comparato" e di e Diritto amministrativo". Art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di: 9) Economia dei trasporti; 10) Ragioneria delle aziende pubbliche; 11) Diritto delle assicurazioni libere e sociali; 12) Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale; 13) Legislazione del lavoro. Art. 22. - È sostituito dal seguente: Lo studente non può sostenere l'esame di Matematica finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Matematica generale; gli esami di Scienza delle finanze e diritto finanziario e di politica economica e finanziaria ove non abbia sostenuto quello di Economia politica (1° anno); gli esami di Tecnica bancaria e professionale e di tecnica industriale e commerciale ove non abbia sostenuto quelli di Ragioneria generale e di Ragioneria applicata l'esame di Diritto commerciale ove non abbia sostenuto quello di istituzioni di diritto privato; l'esame di Diritto industriale ove non abbia sostenuto quello di Diritto commerciale; gli esami di Diritto del lavoro e di diritto amministrativo ove non abbia sostenuto quelli di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 110. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1755#art-1

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