Art. 1
In vigore dal 1 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56, relativo alle norme generali delle Scuole di specializzazione ammesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è così modificato:
"Alle Scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, i quali, tuttavia, per poter adire all'esame di diploma devono avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione.
Il Consiglio della Scuola su proposta del direttore, può concedere una abbreviazione al massimo di un anno del corso di specializzazione a quegli aspiranti che oltre alle condizioni prescritte per l'ammissione normale documentino una specifica attività e diano prova della loro preparazione tecnica e culturale.
In ogni caso, però gli iscritti saranno tenuti al pagamento delle tasse e a sostenere gli esami speciali previsti anche per l'anno di corso dalla frequenza del quale sono stati esonerati".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 53. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1688#art-1