Art. 1
In vigore dal 7 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Storia dell'urbanistica".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Neurochirurgia".
Art. 74, relativo agli istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è modificato nel senso che l'Istituto e Orto botanico è suddiviso in due Istituti così denominati:
"Istituto botanico";
"Orto botanico".
Art. 76. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) aggiunto quello di "Chimica teorica".
Art. 77, relativo alle modalità di iscrizioni ed esami del corso di laurea in chimica, è modificato nel senso che, dopo il terzo comma, viene inserito il seguente:
"Lo studente, per frequentare le esercitazioni di analisi chimica applicata deve avere superato gli esami di chimica analitica e di esercitazioni di analisi di chimica quantitativa".
Art. 79. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica è aggiunto quello di "Fisica dei solidi".
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "Fisica dei solidi".
Art. 93. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di "Paleontologia umana".
Art. 94, relativo alle propedeuticità di esami del corso di laurea in scienze geologiche è modificato nel senso che l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"L'esame di geologia deve precedere l'esame di geologia dell'Appennino e quello di geologia applicata, l'esame di paleontologia deve precedere l'esame di micropaleontologia".
Art. 101, relativo alle modalità degli esami di laurea è modificato nel senso che dopo il primo comma viene inserito il seguente:
"L'esame di laurea in scienze geologiche ed in chimica consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di due quesiti, di cui almeno uno sperimentale, indicati dal candidato all'atto della presentazione della dissertazione scritta".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 100. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1534#art-1