Art. 1
In vigore dal 7 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61, relativo alla Scuola di paleografia musicale, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio della Scuola è composto dai professori della Scuola stessa e dagli incaricati che vi tengono insegnamenti essendo professori di ruolo delle Facoltà della stessa Università o in altre Università".
Dopo l'art. 143, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio
Art. 144. - È istituita la Scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio, che ha sede presso l'Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica della Facoltà di medicina e chirurgia.
Art. 145. - Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 146. L'iscrizione alla Scuola è limitata, per ogni anno accademico, a dodici allievi.
Art. 147. - La Scuola ha la durata di due anni.
Art. 148. - Le materie di insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia delle ghiandole endocrine;
2) Fisiologia delle ghiandole endocrine;
3) Fisiologia dell'alimentazione e del ricambio;
4) Chimica biologica;
5) Tecniche di laboratorio;
6) Fisiopatologia endocrina;
7) Fisiopatologia delle ghiandole sessuali;
8) Anatomia patologica delle malattie endocrine e metaboliche;
9) Patologia e clinica delle malattie endocrine;
10) Patologia e clinica delle malattie del ricambio;
11) Genetica (eredo-patologica-dismetabolica).
2° anno:
1) Clinica delle malattie endocrine;
2) Endocrinologia clinica ginecologica;
3) Clinica delle malattie del ricambio;
4) Terapia delle malattie endocrine;
5) Terapia delle malattie del ricambio;
6) Radiodiagnostica e radioterapia.
Art. 149. - Le lezioni, le dimostrazioni e le esercitazioni si svolgeranno presso l'Istituto di patologia medica, in conformità dell'orario, che al principio dell'anno verrà stabilito dal direttore della Scuola.
Art. 150. - Al termine di ciascun anno di corso, gli allievi che abbiano regolarmente frequentato, dovranno superare un esame di profitto teorico-pratico.
Art. 151. - Al termine del biennio, per il conseguimento del diploma di specializzazione, gli allievi dovranno sostenere la discussione di un caso clinico e La discussione di una tesi scritta sopra un argomento riguardante l'endocrinologia e le malattie del ricambio.
Art. 152. - Durante i due anni del corso gli allievi dovranno frequentare assiduamente, a turno, i reparti di degenza, i laboratori e gli ambulatori dell'Istituto di patologia medica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 88. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1533#art-1