Art. 1
In vigore dal 30 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della, pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica vengono aggiunti i seguenti insegnamenti sia per l'indirizzo organico biologico che per l'indirizzo inorganico chimico-fisico:
"Chimica macromolecolare";
"Chimica organica superiore";
"Chimica teoretica";
"Chimica delle sostanze coloranti".
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica viene aggiunto quello di "Meccanica superiore".
Art. 58. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze matematiche viene aggiunto quello di "Meccanica superiore".
Art. 61. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica, viene aggiunto quello di "Meccanica superiore".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali vengono aggiunti quelli di:
"Biologia generale";
"Entomologia";
"Geografia astronomica e cosmografica".
Art. 123, relativo alle tasse che devono pagare gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in economia regionale, annessa alla Facoltà di economia e commercio, il testo dei primo capoverso viene così modificato:
"Gli iscritti devono pagare annualmente per tassa di immatricolazione L. 5000, per tassa annuale di iscrizione L. 18.000, per contributo di esercitazione di seminario L.5000, per contributo di biblioteca L. 3000, per sopratassa esami di profitto L. 7000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 63. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1480#art-1