Art. 1
In vigore dal 29 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e Commercio sono aggiunti quelli di:
"Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale";
"Diritto tributario".
Art. 50. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
per l'indirizzo organico-biologico:
"Storia della chimica";
"Spettroscopia";
per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico:
"Storia della chimica".
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale è aggiunto quello di "Spettroscopia".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica è aggiunto quello di "Biofisica".
Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di:
"Micropaleontologia";
"Scienza dell'alimentazione".
Art. 56. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
"Scienza, dell'alimentazione";
"Micropaleontologia";
"Farmacologia";
"Biofisica".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono aggiunti quelli di:
"Micropaleontologia";
"Geofisica mineraria".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
Bosco
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 60. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1472#art-1