Art. 1
In vigore dal 25 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 55;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 47, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Il titolo di ammissione per il biennio di studi propedeutici per le lauree in ingegneria è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.
Sono insegnamenti fondamentali:
1° anno:
1) Analisi matematica I;
2) Geometria I;
3) Fisica I;
4) Chimica;
5) Disegno I.
2° anno
1) Analisi matematica II;
2) Geometria II;
3) Meccanica razionale;
4) Fisica II;
5) Disegno II;
6) Mineralogia.
I due esami di "Fisica" comprendono la parte riguardante le relative esercitazioni.
Gli esami di "Analisi matematica,", di "Geometria", di "Fisica" e di "Disegno" importano ciascuno due esami distinti.
Gli studenti del primo anno di corso potranno ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso qualora abbiano superato almeno due fra i quattro seguenti esami:
analisi matematica I, geometria I, fisica I, chimica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 58. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1456#art-1