Art. 3
In vigore dal 18 dic 1960
Qualora, la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo, resterà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che ad esso possa eventualmente spettare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1411#art-3