Art. 1

In vigore dal 16 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 26, relativo al corso di laurea in farmacia è modificato nel senso che al n. 2) viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica viene impartito al terzo e al quarto anno di corso". Art. 40, relativo alla, scuola per assistenza sociale è soppresso e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'Università di Siena e gode di autonomia, agli effetti didattici". Gli articoli 41 e 42 sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. L'art. 43 (già 45) è soppresso e sostituito dal seguente: "I docenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del direttore approvata dai Consigli di facoltà riuniti con l'intervento dei soli professori titolari". L'art. 45 (già 47) è così modificato: "Gli uffici di segreteria dell'Università funzionano da uffici di segreteria della scuola". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 98. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1406#art-1

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