Art. 1
In vigore dal 13 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di "Diritto pubblico americano".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "Filologia italiana".
Art. 49. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia, sono aggiunti quelli di:
"Filosofia della politica" e "Storia della filosofia moderna e contemporanea";
Art. 119. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "Biochimica applicata".
Art. 140. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in agraria è aggiunto quello di "Miglioramento genetico delle piante agrarie".
Art. 175. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in storia, dell'arte annessa alla Facoltà di lettere e filosofia, è aggiunto quello di "Storia dell'arte contemporanea".
Art. 208, relativo ai corsi di addestramento della scuola di specializzazione in chimica nucleare è così modificato:
La Scuola organizza, inoltre, anche "Corsi di addestramento" della durata di anni due per laureati in chimica, chimica industriale, ingegneria, matematica e fisica, fisica, scienze geologiche, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, agraria, medicina, per diplomati degli Istituti tecnici (scuola media superiore) limitatamente agli indirizzi tecnologici e per coloro che dopo conseguito un diploma di scuola media superiore hanno completato i loro studi presso accademie e scuole militari.
Art. 263. - All'elenco delle scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il "Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera".
Art. 264.- È modificato nel senso che agli insegnamenti del terzo anno della scuola, di specializzazione in ostetricia e ginecologia è aggiunto quello di "Medicina legale".
Art. 265. - Dopo la scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia è aggiunto l'ordinamento del nuovo corso di perfezionamento in "Igiene e tecnica ospedaliera".
Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera È istituito presso l'Istituto di igiene dell'Università di Padova un corso di perfezionamento in "Igiene e tecnica ospedaliera".
Il corso avrà la durata di un anno accademico.
Finalità del corso è la preparazione di personale tecnico specificatamente idoneo alla direzione sanitaria degli ospedali e alle loro progettazione e costruzione.
Gli insegnamenti sono i seguenti:
1) Storia degli ospedali e principi metodologici di assistenza sanitaria;
2) Epidemiologia e profilassi e igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero;
3) Microbiologia e immunologia applicata;
4) Chimica e fisica applicata;
5) Architettura e edilizia ospedaliera. Tecnologia delle attrezzature ospedaliere;
6) Organizzazione funzionale degli ospedali e formazione del personale ospedaliero;
7) Igiene dell'alimentazione e dietologia ospedaliera;
8) Selezione psicotecnica del personale di igiene mentale negli ospedali;
9) Statistica ospedaliera;
10) Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa della assistenza ospedaliera.
Le lezioni saranno integrate da conferenze di esperti, da esercitazioni pratiche, da visite di istruzione e da tirocinio ospedaliero.
Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in ingegneria, in architettura.
Gli esami saranno tenuti con le modalità stabilite per le altre Scuole di perfezionamento. A coloro i quali avranno frequentato il corso e superato i relativi esami verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 91. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1384#art-1