Art. 1
In vigore dal 13 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30 (già 26). - È sostituito dal seguente:
"Non si puo essere ammessi a se non si e superato l'esa- sostenere l'esame di: me di:
Biochimica applicata; Chimica generale e inorganica, chimica orga- nica;
Chimica biologica; Chimica generale e inorganica, chimica orga- nica;
Chimica bromatologica; Chimica organica esercitazioni chimica farmaceutica II;
Chimica farmaceutica Chimica generale e
I e II; inorganica, chimica orga- nica;
Esercitazioni da chimica Chimica generale e farmaceutica I; inorganica;
Esercitazioni di chimica Esercitazioni chimica farmaceutica II; farmaceutica I,
chimica organica;
Esercitazioni di chimica Esercitazioni di chi- farmaceutica III; farmaceutica II;
chimica farmaceuticaIeII;
Farmacologia e farma- Fisiologia generale; cognosia; chimica farmaceutica I e II; botanica farma- ceutica,
Fisiologia generale; Anatomia umana, fisica chimica biologica;
Idrologia; Chimica generale e
inorganica;
Tecnica e legislazione Chimica farmaceutica
farmaceutica. I e II".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 92. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1382#art-1