Art. 1

In vigore dal 13 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 15, relativo alla propedeuticità degli esami nel corso di laurea in giurisprudenza è integrato nel senso che lo studente non può essere ammesso all'esame di "Diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto privato" e di "Diritto costituzionale". Art. 25. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto l'"Istituto di scienze economiche". Art. 50, relativo al corso di laurea in fisica è integrato nel senso che prima dell'ultimo comma viene inserito il seguente comma circa la propedeuticità di esami: "Gli studenti non possono dare esami di "Fisica teorica" se non avranno superato quelli di "Meccanica razionale" e di "Fisica sperimentale"; di "Fisica superiore" se non avranno superato quelli di "Fisica sperimentale"; di "Meccanica superiore" se non avranno superato quelli di "Meccanica razionale". Art. 63. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di farmacia è aggiunto l'"Istituto di farmacognosia". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato, alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 94. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1380#art-1

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