Art. 1
In vigore dal 9 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 229, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di "Diritto fallimentare" ed "Organizzazione internazionale".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di "Parassitologia".
Art. 48. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di "Sedimentologia" e di "Giacimenti minerari".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di "Chimica delle fermentazioni" ed "Istituzioni di matematiche".
Art. 60. - Alle propedeuticità già esistenti è aggiunta, quella, degli esami di "Istituzioni di matematiche" nei riguardi dell'esame di "Chimica fisica".
Alla fine dello stesso articolo vengono aggiunti i seguenti commi: "Per essere ammesso al primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, lo studente deve aver superato l'esame da chimica generale ed inorganica.
Per essere ammesso al secondo corso di chimica farmaceutica e tossicologica, lo studente deve aver superato l'esame di chimica organica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 86. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1363#art-1