Art. 1
In vigore dal 9 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, a. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli stadi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è modificato nel Senso che l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Occorre inoltre aver frequentato due corsi di esercitazioni, scelti tra i tre Istituti della Facoltà".
Art. 36. - Agli Istituti, costituiti presso la Facoltà di economia e commercio è aggiunto l'"Istituto di lingue estere".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "Storia delle esplorazioni geografiche".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Storia delle esplorazioni geografiche".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131; foglio n. 84. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1362#art-1