Art. 1
In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto industriale".
Art. 45. - All'elenco degli Istituti sono aggiunti quelli di: "Economia politica" e di "Storia economica".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: "Antropologia criminale" e "Ottica fisiologica".
Art. 78. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: "Etologia ed ecologia animale", "Citologia ed embriologia vegetale".
Art. 81. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: "Etologia ed ecologia animale" e "Citologia ed embriologia vegetale".
Art. 119. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di agraria è aggiunto quello di "Istituto di genetica".
Il titolo della Scuola di perfezionamento in tisiologia è modificato in quello di "Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia".
Art. 276. - Gli insegnamenti del 1° e 2° anno sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
1° anno:
1) Anatomia normale e patologica dell'apparato respiratorio;
2) Fisiologia e fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
3) Semeiologia fisica e funzionale delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Semeiologia radiologica delle malattie dell'apparato respiratorio.
2° anno:
1) Patologia e clinica delle malattie non tubercolavi dell'apparato respiratorio;
2) Patologia e clinica della tubercolosi polmonare;
3) Terapia delle malattie non tubercolari dell'apparato respiratorio;
4) Terapia della tubercolosi polmonare.
L'art. 277, è così modificato: "Durante i due anni di corso saranno tenute conferenze su argomenti aventi attinenza con la patologia dell'apparato respiratorio scelti di anno in anno dalla Direzione della scuola".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 73. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1353#art-1