Art. 1
In vigore dal 8 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
All', dopo il terzo comma, è aggiunto quanto appresso:
Facoltà di scienze politiche;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze politiche;
Istituto di scienze economiche;
Istituto di scienze giuridiche.
Dopo l'art. 45, è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 46. - Appartengono alla Facoltà, di scienze politiche i seguenti Istituti:
1) Istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione;
2) Istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo;
3) Istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia coloniale, statistica e demografia;
4) Istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato.
La Facoltà di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari è effettuato per mezzo del Consiglio dei direttori presieduti dal preside della Facoltà, sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'Istituto.
Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della Facoltà nonché gli studenti di altra Facoltà ed i laureati che ne facciano domanda.
Alle modalità di frequenza e di iscrizione sarà provveduto con un regolamento interno di Facoltà.
Art. 79. - All'elenco degli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Istituto di radiologia;
Istituto di clinica ortopedica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960
GRONCHI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1352#art-1