Art. 1
In vigore dal 16 feb 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 23 della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento;
Ritenuta l'opportunità di precisare, in relazione alla tecnica cantieristica moderna, il momento nel quale i lavori di costruzione delle navi debbano essere considerati iniziati ai sensi dell'art. 16 della legge sopracitata;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per la difesa;
Decreta:
In attesa della emanazione del regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1954, n. 522, l'articolo 16 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101, è modificato nel modo seguente:
I lavori di costruzione di navi mercantili destinate alla navigazione marittima si intendono iniziati quando sia stata impostata la chiglia sullo scalo o, in mancanza, quando lo stato di avanzamento dello scafo nudo abbia raggiunto le seguenti percentuali: 5% per navi fino a 6000 tonnellate di stazza lorda;
4% per navi da 6001 a 8000 tonnellate di stazza lorda;
3% per navi da 8001 a 12.000 tonnellate di stazza lorda;
2% per navi da oltre 12.000 tonnellate di stazza lorda.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - JERVOLINO - TAVIANI - TRABUCCHI - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 111. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1754#art-1