Art. 1

In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 maggio 1955, e relative tabelle, per gli operai e gli impiegati addetti ai servizi in appalto dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, stipulati tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, L'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli Ferrovie dello Stato e Secondarie e il Sindacato Ferrovieri italiani, con l'assistenza del Raggruppamento appalti ferroviari, la Federazione italiana Lavoratori Trasporti Ausiliari Traffico, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Lavoratori Trasporti e Ausiliari Traffico, con l'assistenza della Confederazione Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari, l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli Ferrovie dello Stato e Secondarie e la Federazione Nazionale Lavoratori Trasporti ed Ausiliari del Traffico, con l'assistenza della Confederazione italiana, Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti: il trattamento normativo ed economico per assunzioni occasionali lavori ai treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato; l'accordo 19 febbraio 1959 per gli addetti ai lavori di carico e scarico, treni cantieri e cantieri iniezione, lavorazione e manipolazione legnami Ferrovie dello Stato (integrativo al c.c.n.l. 22 maggio 1958); l'accordo 31 luglio 1959 per il calcolo delle indennità tossici, antigienici e lavori pesanti, sulle indennità di licenziamento, preavviso, ferie e gratifica natalizia, agli addetti ai servizi in appalto della Amministrazione delle FF. SS. (integrativo al c.c.n.l. 22 maggio 1958); l'accordo 20 maggio 1953 relativo alla regolamentazione del "cottimo" per il personale dei servizi in appalto, presso le officine FF. SS. comprese le officine deposito e squadre rialzo, allegati al predetto contratto per gli operai; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 84 del 20 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 22 maggio 1958, relativi agli operai ed agli impiegati addetti a servizi in appalto dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, nonché alle clausole, allegate al contratto per gli operai, degli atti indicati nel preambolo. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti degli operai e degli impiegati dipendenti dalle imprese esercenti i servizi concessi in appalto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1961) Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 117. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1635#art-1

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