Art. 1
In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957 per gli impiegati addetti all'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra l'Associazione Industriali di Novara, l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, l'Associazione Industriali di Voghera, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione italiana Lavoratori delle Costruzioni ed Affini - Sindacato Unitario Lavorazioni Legno, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione Nazionale Edili e Affini, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro, la Confederazione Generale italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Associazione Industriali di Novara, l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola, l'Associazione Industriali di Voghera, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale Lavoratori Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto interprovinciale di lavoro 27 marzo 1957, per gli impiegati addetti all'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati, per la provincia di Novara e per il comune di Voghera, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto interprovinciale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli impiegati dipendenti dalle imprese della provincia e del comune sopra indicati che effettuano la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 119. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1633#art-1