Art. 1
In vigore dal 24 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Università degli studi "Luigi Bocconi" di Milano, approvato con regio decreto 8 marzo 1925, n. 547, modificato con regio decreto 2 dicembre 1928, n. 3108, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1392;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Lo statuto della libera Università "Luigi Bocconi" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Il primo comma - parte prima - dell'art. 7 e sostituito dal seguente:
"Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali è costituito da otto posti di cui due per il corso di laurea in Lingue e letterature straniere, istituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1226".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960
GRONCHI
BOSCO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 149. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1626#art-1