CCNL 31 marzo 1949 per operai addetti alle aziende
Art. 37
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In vigore dal 31 dic 1960
Qualsiasi infrazione dell'operaio al presente contratto potrà essere punita a seconda della gravità delle mancanze con:
a) richiamo verbale o scritto;
b) multa fino all'importo di tre ore di paga e contingenza;
c) sospensione del lavoro e della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
d) con il licenziamento ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1494#art-cmp-37