Art. 1

In vigore dal 24 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, con l'intervento della Federazione Unitaria Lavoratori Legno Artistiche e Varie, l'Unione italiana del Lavoro, con l'intervento della Unione italiana del Lavoro-Legno; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, con l'intervento della Federazione Nazionale del Legno ed Affini; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 79 del 4 maggio 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalla aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Ragistrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 2. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1451#art-1

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