Art. 1
In vigore dal 24 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista, la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori:
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale collettivo di lavoro 27 dicembre 1957, e relative tabelle, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Vetrai Ceramisti ed Affini, il Sindacato Nazionale Lavoratori Abrasivi Vetro, Ceramica ed Affini, l'Unione italiana Lavoratori Vetro, Ceramica e Abrasivi; e, in pari data, tra l'Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro e la Federazione Nazionale Lavoratori Vetro e Ceramica, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 90 del 4 luglio 1960, del contratto sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 dicembre 1957, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici dipendenti dalle imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960.
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 4 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1449#art-1