Art. 1

In vigore dal 24 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra la Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione Nazionale Dirigenti delle Attività Commerciali, Ausiliarie, dei Servizi e Similari di Pubblico interesse; Visto il contratto collettiva nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 per i dirigenti di aziende commerciali, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto 2 maggio 1957; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 95 del 13 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, il contratto collettivo nazionale 28 settembre 1959 di modifica del contratto collettivo nazionale di lavoro 2 maggio 1957 relativo ai dirigenti di aziende commerciali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi ai presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dirigenti di imprese commerciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 5. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1448#art-rd-1

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