Art. 1

In vigore dal 4 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 giugno 1960, n. 587; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Cap. n. 15 - Assegni, ecc.............. L. 400.000.000 Cap. n. 111 - Assegni, ecc.............. " 2.565.000.000 Cap. n. 201 - Assegni, ecc.............. " 1.700.000.000 ------------ L. 4.665.000.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 56. - VILLA
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