Art. 1

In vigore dal 2 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744; Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa, in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
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