Art. 1
In vigore dal 2 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744;
Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;
Decreta:
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Nel corso dell'esercizio finanziario 1960-1961 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, n. 150 sottufficiali di complemento e n. 260 graduati e militari di truppa, in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-15;1324#art-1