Art. 1
In vigore dal 18 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per la sanità;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera, esecuzione è data alla Convenzione veterinaria tra l'Italia e i Paesi Bassi, conclusa, a l'Aja il 1 settembre 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 della Convenzione stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - RUMOR - SPATARO - MARTINELLI JERVOLINO - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961
Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 179. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-14;1908#art-1