Art. 1

In vigore dal 18 giu 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per il commercio con l'estero, per la marina mercantile e per la sanità; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera, esecuzione è data alla Convenzione veterinaria tra l'Italia e i Paesi Bassi, conclusa, a l'Aja il 1 settembre 1959, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 22 della Convenzione stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - RUMOR - SPATARO - MARTINELLI JERVOLINO - GIARDINA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1961 Atti del Governo, registro n. 136, foglio n. 179. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-14;1908#art-1

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