Art. 1

In vigore dal 3 mar 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della Città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visti il regio decreto-legge 17 ottobre 1985, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda 11 dicembre 1958, con la quale il sindaco di Roma, in base a delibera della Giunta municipale 23 luglio 1958, n. 5228, approvata dal Ministero dell'interno in data 7 aprile 1959, ratificata dal Consiglio comunale con deliberazione 9 dicembre 1958, numero 7803, ha chiesto l'approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 38 di esecuzione della zona compresa tra, via Nomentana, viale della Regina, viale XXI Aprile e via Carlo Fea, approvato con regio decreto 31 gennaio 1935; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti non è stata presentata nei termini alcuna opposizione; Ritenuto che fuori termine è stato presentato da parte dell'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca, un'opposizione nella quale si contesta la legittimità della variante di che trattasi in quanto: a) nel piano regolatore di massima risulta che per la costruzione di nuove chiese, nuove scuole, nuovi mercati etc. sono state riservate ed indicate delle apposite "aree privilegiate" le quali, anche per la zona in questione, rispondono in pieno alle relative esigenze urbanistiche, per cui a legittimare l'adozione della variante proposta dal Comune mancherebbe il presupposto essenziale della necessità e della stessa opportunità; b) risulta di fatto che incorporati ed annessi all'edificio costituente la chiesa parrocchiale sono stati costruiti una sala cinematografica ed un grande edificio che non rispondono evidentemente, a nessuna esigenza, di culto ed urbanistica in genere; Ritenuto che la proposta variante prevede la destinazione a Chiesa parrocchiale ed annessi edifici per il culto di una zona vincolata dal piano regolatore di massima a parco privato; Considerato che appaiono valide ed ammissibili le ragioni per le quali il comune di Roma ha inteso adottare la variante di che trattasi; Che, in particolare, si ravvisa necessario dotare la zona in parola di una chiesa parrocchiale a servizio dei fedeli, tenuto conto dello sviluppo edilizio del quartiere e dell'accertata carenza in esso di edifici destinati al culto; Considerato, peraltro, che al fine di mantenere integra, la destinazione del complesso stesso, anche ai fini ambientali, si ravvisa opportuno prescrivere che: a) gli edifici annessi alla parrocchia, esistenti alla data di adozione della presente variante, non debbono essere aumentati nel numero, disposizione, volume e consistenza; b) non potranno essere installati nel parco impianti sportivi, sale cinematografiche ed altri esercizi pubblici estranei all'attività parrocchiale; c) gli edifici stessi non dovranno avere una utilizzazione in contrasto o comunque non pertinente con l'esercizio del ministero pastorale della parrocchia e dell'annesso Tempio; d) dovranno essere impiantate ai confini con l'Accademia tedesca di belle arti e lungo la via G. B. De Rossi alberature di alto fusto; Considerato che l'opposizione dell'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca deve essere dichiarata irricevibile in quanto presentata fuori termine; Che tuttavia sulle richieste in essa contenute si è parzialmente provveduto con le prescrizioni di cui al precedente considerando; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359; Visto il voto 28-29 aprile 1959, n. 699, della Commissione per il piano regolatore di Roma; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Dichiarata irricevibile perché fuori termine l'opposizione presentata dall'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca, è approvata, con le prescrizioni indicate in narrativa, la variante quater al piano particolareggiato n. 38, vistata dal Ministro per i lavori pubblici in un elaborato di progetto contenente due planimetrie, rispettivamente in iscala 1: 5000 e 1: 1000, e in una relazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 9. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-07;1814#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo