Art. 1

In vigore dal 6 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1949, n. 746, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 25 ottobre 1949, con il quale fu costituito, per la durata di anni dieci, il Consorzio Salentino Cooperativo operai e reduci, con sede in Lecce, e ne fu approvato il relativo statuto; Vista l'istanza in data 30 novembre 1959, con la quale il presidente del suddetto Consorzio ha chiesto l'approvazione della delibera dell'assemblea straordinaria dei delegati dell'ente, tenutasi il 21 ottobre 1959, relativa alla proroga della durata del Consorzio per un ulteriore periodo di anni dieci, a far data dal 25 ottobre 1959; Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Articolo unico. La durata del "Consorzio Salentino Cooperativo operai e reduci", con sede in Lecce, è prorogata fino al 25 ottobre 1969 (millenovecentosessantanove). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960 GRONCHI SULLO - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 87. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-07;1528#art-1

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