Art. 1
In vigore dal 1 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
La lettera a) del secondo comma dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, è sostituita dalla seguente:
a) per l'Esercito, i Comandi militari territoriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - GONELLA - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 67. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-07;1496#art-1