Art. 1

In vigore dal 1 gen 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari; Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. La lettera a) del secondo comma dell'art. 29 del regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1932, n. 1849, sulle servitù militari, approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, è sostituita dalla seguente: a) per l'Esercito, i Comandi militari territoriali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - ANDREOTTI - SCELBA - GONELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1960 Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 67. - VILLA
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