Art. 1

In vigore dal 21 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto l'accordo di categoria 9 aprile 1951 per il settore dell'industria cartaria, stipulato tra l'Associazione italiana fra i Fabbricanti di Carta e Catroni, l'Associazione dei Fabbricanti di Carta e Affini e la Federazione italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, la Federazione italiana Lavoratori del Libro, la Federazione italiana Lavoratori Arte Grafica e Affini; Visto l'accordo 30 marzo 1957 per la determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennità di contingenza nell'industria cartaria, stipulato tra le medesime parti di cui all'accordo precedente; e, in pari data, tra l'Associazione italiana dei Fabbricanti di Carta e Cartoni e l'Associazione dei Fabbricanti di Carta e Affini, la Delegazione Sindacale interaziendale, con l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana e la Federazione italiana Lavoratori carta e Stampa, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 30 del 25 febbraio 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati gli accordi 9 aprile 1951 e 30 marzo 1957, relativi alla determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennità di contingenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartarie. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio N. 62. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1434#art-1

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