Art. 1

In vigore dal 20 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratore, Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, e relative tabelle per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche; armonichette a bocca, stipulato tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche l'assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Unione italiana Lavoratori Fisarmoniche, con l'assistenza della Unione italiana del Lavoro, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici,; con l'assistenza della Confederazione Generale italiana, del Lavoro, la. Federazione italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori; e, in pari data, tra la Federazione Nazionale tra Fabbricanti ed Esportatori italiani di Fisarmoniche, con la assistenza della Confederazione Generale dell'Industria italiana, e la Federazione Nazionale dei Lavoratori del Legno, Sughero, Artistiche e Varie, con l'assistenza della, Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 91 del 4 luglio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonché armonichette a bocca, sono regolati da norma giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti (la imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, acidi 17 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 65. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-rd-1

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