Art. 1
In vigore dal 20 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959, e relative tabelle, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra la Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione italiana Lavoratori Industrie Estrattive, la Federestrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave, la Federazione italiana Lavoratori Cristiani Industrie Estrattive; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale dell'Industria italiana, della Confederazione Generale italiana del Lavoro, della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, dell'Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra l'Associazione dell'Industria Marmifera italiana e delle Industrie Affini, la Associazione degli Industriali della Provincia di Massa-Carrara, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, l'Associazione degli Industriali del Travertino Romano di Tivoli, la Delegazione Sindacale Interaziendale - Intersind Centrale - la Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue e la Federazione Nazionale Lavoratori Industria Estrattiva; con l'assistenza, rispettivamente, della Confederazione Generale della Industria italiana e della Confederazione italiana Sindacati- Nazionali Lavoratori;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959, e relative tabelle, per gli appartenenti alla qualifica speciale e intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato tra le stesse parti di cui al predetto contratto collettivo 11 luglio 1959;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 92 dell'11 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli impiegati dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei e il contratto collettivo nazionale di lavoro 16 luglio 1959 relativo agli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1960
Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 64. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-rd-1